Con il D.L.18/2020, denominato “Cura Italia”, le società avranno più tempo per approvare i bilanci dell’esercizio 2019.

Tra le varie disposizioni previste dal D.L.18/2020, il legislatore ha emanato una disposizione fortemente attesa dalle società.

L’art.106 del D.L.18/2020 interviene, di fatto, su ambedue i fronti e prevede specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci nell’ambito delle società di capitali e, nello specifico, seppur non solamente, in riferimento alle assemblee per l’approvazione del bilancio.
Pur dovendo considerare il recente annuncio circa possibili prolungamenti delle disposizioni restringenti riguardo alla mobilitazione di persone e alla chiusura di uffici pubblici e attività autonome, attualmente le disposizioni sono certamente applicabili alle assemblee che saranno convocate entro il 31.07.2020.
Duplici le finalità del provvedimento:

  1. mettere a disposizione delle assemblee un termine più lungo per le approvazioni dei bilanci;

  2. disporre soluzioni per evitare “contatti” tra persone al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da Coronavirus.

Termini per l’approvazione dei bilanci
Le società potranno (facoltà) convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio annuale entro un termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Tale disposizione, indipendentemente dalla previsione statutaria e dalle condizioni che ne consentono la proroga (eventualmente presenti), consente di operare in deroga a quanto disposto dagli articoli 2364, comma 2 (Spa), e 2478-bis, cod.civ. (Srl), che prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Essendo una facoltà, le società potranno, comunque, procedere nel rispetto dei termini ordinari, comunque vigenti.
Dalla norma non emerge neanche l’effettiva necessità della canonica riunione del CdA da eseguirsi entro la fine del mese di marzo per la formazioje del bilancio, così, come, anche la necessità di specificare i motivi per il suddetto rinvio, ritenendo gli stessi impliciti per la situazione. 

Lo svolgimento delle assemblee e delle riunioni di altri organi societari
Per quanto riguarda la seconda finalità di cui sopra (ma anche per fornire uno strumento utile ad evitare potenziali assemblee deserte), le società di capitali (cooperative comprese), potranno adottare le modalità di voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico) da poter svolgersi anche adottando strumenti di telecomunicazione (anche in deroga a disposizioni statutarie).
Le modalità, o l’impossibilità di adozione di tali strumenti, dovrà comunque essere riportata nell’avviso di convocazione.
Altra importante considerazione è quella che giunge dalla Massima n.187 del Consiglio Notarile di Milano con la quale è stato precisato che nelle assemblee “virtuali” non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente, del Segretario o del Notaio, determinando, così, un’ulteriore deroga a quanto frequentemente riscontrabile in molti statuti.
La già citata Massima n.187 del Consiglio Notarile di Milano, inoltre, fa anche riferimento all’art.1, comma 1, lett.q), D.P.C.M.8 marzo 2020, e specifica che, oltre che per le assemblee, anche i consigli di amministrazione possono essere svolti regolarmente tramite collegamento dei partecipanti in video o audio conferenza. E’ condivisibile, quindi, l’estensione di tali regole  alle riunioni di qualsiasi organo sociale: Consiglio di Amministrazione, comitati consiliari, collegio sindacale, etc..

Decisioni dei soci di Srl tramite consultazione scritta o consenso scritto
Il decreto dedica anche una specifica disposizione nei confronti delle Srl. In alternativa alla riunione assembleare “fisica”, con presenza, ma anche a quella “virtuale”, con strumenti tecnologici, le Srl possono adottare la consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto. Anche in questo caso, indipendentemente da contrarie previsioni statutarie o normative e indipendentemente dal fatto che all’ordine del giorno sia prevista l’approvazione del bilancio, tale disposizione è applicabile anche, ad esempio, a modifiche statutarie e a tutti gli altri argomenti che possono essere posti all’ordine del giorno. 

Altre disposizioni
Il D.L., infine, prevede anche disposizioni per le assemblee delle società quotate in borsa, ammesse a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici.