L’attività degli organi di controllo, di vigilanza e di revisione, nell’attuale situazione sanitaria, è complicata e resa difficoltosa sia dalla necessità di evitare gli spostamenti, sia dagli obblighi di rispetto della normativa emergenziale in merito all’apertura delle aziende, agli accessi nelle stesse, alle modalità di espletamento del lavoro.

L’attività del revisore è di conseguenza limitata dall’impossibilità o dalla inopportunità, di accesso agli uffici amministrativi delle aziende e quindi dalla concreta difficoltà di poter svolgere osservazioni, ispezioni e verifiche di documentazione, soprattutto se in originale.

E’ da evidenziare che l’articolo 2427, comma 1, n. 22 quater c.c. richieda che la nota integrativa debba indicare la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. A questo punto è evidente come sussistano due tipologie di eventi successivi che occorre tenere in considerazione nel bilancio 2019:
– gli eventi successivi che non devono essere inseriti in bilancio ma devono essere citati in nota integrativa, per l’evidente effetto che l’epidemia avrà sui conti 2020
– gli eventi successivi che possono avere effetto sulla continuità aziendale.
Pertanto la valutazione degli amministratori e il controllo dei revisori vanno anche a concentrarsi sull’informativa da dare, sulle presumibili ripercussioni della crisi sul futuro dell’azienda.

Inoltre, nella relazione sulla gestione, ove obbligatoria, gli amministratori devono riferire sulla prevedibile evoluzione della gestione e sui rischi gravanti sull’azienda e anche tale informativa va assoggettata al giudizio del revisore.

E’ del tutto evidente che sia preferibile che le società procedano a rinviare a 180 giorni l’approvazione, così da consentire, si spera, una maggiore possibilità di eseguire verifiche da parte degli organi di controllo e di avere una visione più informata sull’evoluzione prevedibile dell’attività aziendale.